Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 gen 2020
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «banca dati della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, contenente informazioni su tutti i pescherecci dell’Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 e integrato dai dati supplementari riguardanti le navi richiesti nelle domande di autorizzazione di pesca a norma del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne; b) «banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione»: la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 39 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne per garantire lo scambio di informazioni di cui ai titoli II e III del medesimo regolamento.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2020/38) — Testo vigente | Portale Normativo