Art. 6

Modifiche del regolamento (UE) 2015/847

In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2015/847 Il regolamento (UE) 2015/847 è così modificato: 1) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*58). Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall’ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*59). (*58)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*59)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 2) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 26 giugno 2017 gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e all’ABE ogni successiva modifica.»; 3) all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Dopo la notifica effettuata a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.»; 4) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Orientamenti Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all’attuazione degli . Dal 1o gennaio 2020, l’ABE emana, ove opportuno, tali orientamenti.».
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