Art. 5
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011
In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011
Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, punto 24), la lettera a) è così modificata:
a)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«a)
da dati forniti interamente da:»;
b)
il punto vii) è sostituito dal seguente:
«vii)
un prestatore di servizi a cui l’amministratore dell’indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell’articolo 10, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), a condizione che il prestatore riceva i dati interamente da un’entità di cui ai punti da i) a vi) del presente punto;»
2)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente solidi.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
3)
all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni volte a garantire che la metodologia di cui al paragrafo 1 sia conforme alle lettere da a) a e) di detto paragrafo.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
4)
all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le caratteristiche dei sistemi e dei controlli di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
5)
all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Se ritiene che un indice di riferimento soddisfi tutti i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ESMA presenta alla Commissione una richiesta documentata affinché tale indice di riferimento sia riconosciuto come critico.
Dopo aver ricevuto tale richiesta documentata, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1.
L’ESMA procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell’indice di riferimento almeno ogni due anni e notifica e trasmette la valutazione alla Commissione.»;
6)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dopo aver ricevuto dall’amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
informa l’ESMA e il collegio istituito a norma dell’articolo 46;
b)
entro quattro settimane dal ricevimento di detta valutazione, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell’indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l’amministratore non cessa la fornitura dell’indice di riferimento senza il consenso scritto dell’ESMA o dell’autorità competente, se del caso.»;
b)
è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri sui quali si basa la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b).
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
7)
all’articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Un contributore di dati per un indice di riferimento critico sottoposto a vigilanza che intende cessare la contribuzione di dati lo notifica immediatamente per iscritto all’amministratore. L’amministratore informa quindi senza indebito ritardo indugio la sua autorità competente.
L’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento critico informa senza indebito ritardo indugio l’autorità competente di tale contributore sottoposto a vigilanza e, se del caso, l’ESMA. L’amministratore fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore sottoposto a vigilanza, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell’indice di riferimento critico di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.
4. Dopo aver ricevuto la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente dell’amministratore ne informa immediatamente, ove opportuno, l’ESMA o il collegio istituito a norma dell’articolo 46 e sulla base di tale valutazione effettua la propria valutazione della capacità dell’indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall’amministratore per la cessazione dell’indice di riferimento a norma dell’articolo 28, paragrafo 1.»;
8)
all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 4.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
9)
l’articolo 30 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, dopo la lettera b) è inserito il comma seguente:
«La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.»;
c)
al paragrafo 3, dopo la lettera b) è inserito il comma seguente:
«La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.»;
e)
al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. L’ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo. Nell’istituire tali accordi, l’ESMA verifica se il paese terzo in questione, in conformità di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*56), è sull’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione. Detti accordi specificano quanto meno:
(*56) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"
10)
l’articolo 32 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione purché l’amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell’ESMA conformemente al presente articolo.»;
b)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l’ESMA può tener conto di una valutazione di un revisore esterno indipendente o di una certificazione fornita dall’autorità competente dell’amministratore del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall’amministratore, è una persona fisica o giuridica ubicata nell’Unione che agisce per conto dell’amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest’ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all’amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all’attività di fornitura degli indici di riferimento svolta dall’amministratore in conformità del presente regolamento e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all’ESMA.»;
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l’ESMA. L’amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all’ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l’elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, destinati ad essere utilizzati nell’Unione e, se del caso, indica l’autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.
Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettate, l’ESMA respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. Inoltre, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:
a)
se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all’autorità competente del paese terzo in questione di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;
b)
l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell’ESMA nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l’amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell’autorità competente del paese terzo.»;
f)
i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;
g)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. L’ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l’amministratore:
a)
agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l’ordinato funzionamento dei mercati;
b)
abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento;
c)
abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.»;
11)
all’articolo 34 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), la domanda è indirizzata all’ESMA.»;
12)
l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Autorità competenti
1. Ai fini del presente regolamento, l’ESMA è l’autorità competente per:
a)
gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
b)
gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 32.
2. Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento e ne informa la Commissione e l’ESMA.
3. Lo Stato membro che designi più autorità competenti conformemente al paragrafo 2 ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.
4. L’ESMA pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 2 e 3.»;
13)
l’articolo 41 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:»;
b)
al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità:»;
14)
all’articolo 43, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti che hanno designato conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:»;
15)
l’articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Articolo 44
Obbligo di cooperare
1. Gli Stati membri che abbiano deciso di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate all’articolo 42 provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti designate conformemente all’articolo 40, paragrafi 2 e 3, dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono dette informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA.
2. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, prestano assistenza alle altre autorità competenti e all’ESMA. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con altre autorità competenti per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.»;
16)
all’articolo 45, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri inviano all’ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte conformemente all’articolo 42. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale, insieme a informazioni aggregate su tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 48 septies.»;
17)
all’articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro 30 giorni lavorativi dall’inclusione di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), nell’elenco degli indici di riferimento critici, fatta eccezione per gli indici di riferimento per i quali la maggior parte dei contributori di dati non è costituita da entità sottoposte a vigilanza, l’autorità competente dell’amministratore istituisce un collegio e lo guida.
2. Il collegio è composto da rappresentanti dell’autorità competente dell’amministratore, dall’ESMA, a meno che essa sia l’autorità competente dell’amministratore, e dalle autorità competenti dei contributori di dati sottoposti a vigilanza.»;
18)
all’articolo 47, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, collaborano con l’ESMA ai fini del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, forniscono senza indebito ritardo all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti, conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
19)
al titolo VI, è aggiunto il capo seguente:
«
CAPO 4
Poteri e competenze dell’ESMA
Sezione 1
Competenze e procedure
Articolo 48 bis
Esercizio dei poteri da parte dell’ESMA
I poteri conferiti all’ESMA o a un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dall’ESMA a norma degli articoli da 48 ter a 48 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 48 ter
Richiesta di informazioni
1. L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
a)
le persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento di cui all’articolo 40, paragrafo 1;
b)
i terzi ai quali le persone di cui alla lettera a) hanno esternalizzato funzioni o attività ai sensi dell’articolo 10;
c)
le persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale alle persone di cui alla lettera a).
A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e su richiesta dell’ESMA, le autorità competenti presentano tale richiesta di informazioni ai contributori di dati per gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento e condividono senza indebito ritardo con l’ESMA le informazioni ricevute.
2. Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
indica la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;
e)
specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
f)
indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 48 septies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
indica la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
e)
indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 48 octies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 48 septies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
g)
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) conformemente all’articolo 48 duodecies del presente regolamento e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L’ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.
Articolo 48 quater
Indagini generali
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:
a)
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di competenza dell’ESMA, su qualsiasi forma di supporto;
b)
prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
c)
convocare e chiedere alle persone di cui sopra o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
d)
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;
e)
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies qualora i registri, i dati, le procedure o altro materiale richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, non siano forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 48 septies qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui sopra siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
4. L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono presenziare, su richiesta, alle indagini.
5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
6. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
a)
che la decisione di cui al paragrafo 3 sia autentica;
b)
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48 quinquies
Ispezioni in loco
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 48 quater, paragrafo 1. Essi hanno facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.
4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.
5. Le persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
7. L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 48 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA quali definiti al presente articolo e all’articolo 48 quater, paragrafo 1.
8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria nazionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
10. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, verifica quanto segue:
a)
l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;
b)
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 2
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Articolo 48 sexies
Misure di vigilanza dell’ESMA
1. Qualora constati, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:
a)
adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;
b)
adozione di una decisione che infligga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 48 septies;
c)
emanazione di comunicazioni pubbliche.
2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
a)
la durata e la frequenza della violazione;
b)
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
c)
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
d)
il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
e)
la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
f)
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
g)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
h)
il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;
i)
le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
j)
le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
3. L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.
La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
a)
una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
b)
se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
c)
una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48 septies
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Qualora, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.
2. L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:
a)
in caso di persone giuridiche, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o il 10 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato;
b)
nel caso di una persona fisica, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016.
In deroga al primo comma, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all’articolo 11, paragrafo 4, è pari a 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016 per le persone fisiche.
Ai fini del punto a), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.
3. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2.
4. In deroga al paragrafo 3, qualora una persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del vantaggio.
5. Se l’azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e relativa ad una di queste violazioni.
Articolo 48 octies
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
a)
una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 48 sexies, paragrafo 1, lettera a);
b)
una persona di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1:
i)
a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 48 ter;
ii)
a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 48 quater;
iii)
a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 48 quinquies.
2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.
Articolo 48 nonies
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’ESMA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*57).
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies sono di natura amministrativa.
3. Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.
Sezione 3
Procedure e controllo
Articolo 48 decies
Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sugli indici di riferimento cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.
2. Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 48 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 quater e 48 quinquies.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nelle attività di vigilanza.
5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all’indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.
7. Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 48 undecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 48 sexies e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 48 septies.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.
10. Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 49 al fine di specificare le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali pertinenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
Articolo 48 undecies
Audizione delle persone interessate dall’indagine
1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 48 septies, 48 octies e 48 sexies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’articolo 48 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
2. Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.
Articolo 48 duodecies
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.
Sezione 4
Commissioni e deleghe
Articolo 48 terdecies
Commissioni di vigilanza
1. L’ESMA impone agli amministratori il pagamento di commissioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, in conformità degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per la vigilanza degli amministratori e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 48 quaterdecies.
2. L’importo di una commissione individuale imposta a un amministratore copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA per le sue attività in relazione alla vigilanza ed è proporzionato al fatturato dell’amministratore.
3. Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 49 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.
Articolo 48 quaterdecies
Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti
1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 48 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 48 quater e dell’articolo 48 quinquies.
In deroga al primo comma, l’autorizzazione degli indici di riferimento critici non può essere delegata.
2. Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l’ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:
a)
alla portata del compito da delegare;
b)
ai tempi di esecuzione del compito; e
c)
alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.
3. Conformemente all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, l’ESMA rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L’ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.
5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.
Articolo 48 quindecies
Misure transitorie relative all’ESMA
1. Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, conferiti alle autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1o gennaio 2022. Tali competenze e compiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.
2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e le domande di riconoscimento in conformità dell’articolo 32 ricevute dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non sono trasferite all’ESMA e la decisione di autorizzare o riconoscere è presa dalla pertinente autorità competente.
3. Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1o gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, possano avvenire in modo efficace ed efficiente.
4. L’ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.
5. L’autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e il riconoscimento in conformità dell’articolo 32 da parte di un’autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano validi dopo il trasferimento delle competenze all’ESMA.
(*57) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
20)
l’articolo 49 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, all’articolo 48 decies, paragrafo 10, e all’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 48 decies, paragrafo 10, all’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, dell’articolo 19 quater, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 2 ter, dell’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 48 decies, paragrafo 10, dell’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
21)
l’articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Articolo 53
Riesami dell’ESMA
1. L’ESMA si impegna a costruire una cultura europea comune in materia di vigilanza e prassi di vigilanza coerenti nonché a garantire approcci uniformi tra le autorità competenti in relazione all’applicazione dell’articolo 33. A tal fine, gli avalli autorizzati ai sensi dell’articolo 33 sono valutati dall’ESMA ogni due anni.
L’ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che abbia avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l’autorità competente applichi i pertinenti requisiti di cui all’articolo 33 e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione pertinenti basati sul presente regolamento.
2. L’ESMA ha il potere di richiedere a un’autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 25, paragrafo 2, come pure per le azioni intraprese in relazione all’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1.».
Storico versioni
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