Art. 4
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«g)
autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il punto 18) è sostituito dal seguente:
«18)
“autorità competente”: un’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e, per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, l’ESMA, ad eccezione dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;»;
ii)
è inserito il punto seguente:
«22 bis)
“alta dirigenza”: alta dirigenza ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;»
iii)
i punti 34), 35) e 36) sono sostituiti dai seguenti:
«34)
“dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA” (approved publication arrangement): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;
35)
“fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione” o “CTP” (consolidated tape provider): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA, delle segnalazioni delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;
36)
“meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM” (approved reporting mechanism): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento;»;
iv)
è inserito il punto seguente:
«36 bis)
“fornitore di servizi di comunicazione dati”: un soggetto di cui ai punti da 34) a 36) e un soggetto di cui all’articolo 27 ter, paragrafo 2;»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 50 che specifichino i criteri per identificare gli ARM e gli APA che, in deroga al presente regolamento in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte dell’autorità competente di uno Stato membro quale definita all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.
Nell’adottare l’atto delegato, la Commissione tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:
a)
la misura in cui i servizi sono prestati a imprese di investimento autorizzate in un solo Stato membro;
b)
il numero delle segnalazioni delle operazioni o delle operazioni stesse;
c)
se l’ARM o l’APA fa parte di un gruppo di partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero.
Se un’entità è soggetta alla vigilanza dell’ESMA per qualsiasi servizio fornito in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati ai sensi del presente regolamento, nessuna delle sue attività in qualità di ARM o di APA è esclusa dalla vigilanza dell’ESMA a norma di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente paragrafo.»;
3)
l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli
1. Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all’articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, l’ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:
a)
alle sedi di negoziazione;
b)
agli APA; e
c)
ai CTP.
2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a rispondere alle richieste di dati di cui al paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
4)
All’articolo 26, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti rendono accessibili all’ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.»;
5)
l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari
1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le sedi di negoziazione trasmettono all’ESMA dati di riferimento per l’identificazione, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all’articolo 26.
Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall’articolo 26, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette all’ESMA dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari.
I dati di riferimento per l’identificazione vengono approntati per essere presentati all’ESMA in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. L’ESMA pubblica immediatamente tali dati di riferimento sul suo sito web. L’ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti l’accesso a tali dati di riferimento.
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell’articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l’integrità del mercato, l’ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti, adotta le misure necessarie a garantire che:
a)
l’ESMA riceva effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
b)
la qualità dei dati relativi agli strumenti finanziari ricevuti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 26;
c)
i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trasmessi in modo efficiente e senza indebito ritardo alle pertinenti autorità competenti;
d)
tra l’ESMA e le autorità competenti siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all’ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1, nonché la forma e il contenuto di tali dati;
b)
le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l’ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. L’ESMA può sospendere gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 per alcuni o tutti gli strumenti finanziari se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la sospensione è necessaria per preservare l’integrità e la qualità dei dati di riferimento soggetti all’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 che potrebbero essere messi a rischio da uno dei fattori seguenti:
i)
grave incompletezza, inesattezza o corruzione dei dati presentati; oppure
ii)
mancata disponibilità tempestiva, perturbazione o danneggiamento del funzionamento dei sistemi utilizzati per la presentazione, la raccolta, il trattamento o la conservazione dei rispettivi dati di riferimento da parte dell’ESMA, delle autorità nazionali competenti, delle infrastrutture di mercato, dei sistemi di compensazione e regolamento e di importanti partecipanti al mercato;
b)
i requisiti normativi dell’Unione applicabili non sono atti a far fronte alla minaccia;
c)
la sospensione non ha sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
d)
la sospensione non crea un rischio di arbitraggio normativo.
Nell’adozione della misura di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della misura in cui essa assicura l’esattezza e la completezza dei dati segnalati ai fini di cui al paragrafo 2.
Prima di decidere di adottare la misura di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA informa le pertinenti autorità competenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni di cui al primo comma e le circostanze al ricorrere delle quali la sospensione di cui al primo comma cessa di applicarsi.»;
6)
è inserito il titolo seguente:
«TITOLO IV bis
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI
CAPO 1
Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati
Articolo 27 bis
Ai fini del presente titolo, per autorità nazionale competente si intende un’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 27 ter
Obbligo di autorizzazione
1. La gestione di un APA, un CTP o un ARM come occupazione o attività abituale è soggetta ad autorizzazione preventiva dell’ESMA ai sensi del presente titolo.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, un APA o un ARM identificato a norma dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 3, è soggetto ad autorizzazione preventiva e vigilanza da parte della pertinente autorità nazionale competente conformemente al presente titolo.
2. Un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell’ESMA o della pertinente autorità nazionale competente che l’impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione.
3. L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell’Unione. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato ed è aggiornato regolarmente.
Qualora l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27 sexies, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.
4. I fornitori di servizi di comunicazione dati forniscono i loro servizi sotto la vigilanza dell’ESMA o, se del caso, dell’autorità nazionale competente. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente verifica periodicamente che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino al presente titolo. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente controlla che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.
Articolo 27 quater
Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato dall’ESMA o, se del caso, dall’autorità nazionale competente ai fini del presente titolo se:
a)
è una persona giuridica stabilita nell’Unione; e
b)
soddisfa i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica i servizi di comunicazione dati che il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato a fornire. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati, esso presenta all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente una richiesta di estensione di tale autorizzazione.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni per l’autorizzazione di cui al presente titolo. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato informa immediatamente l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente di ogni modifica importante delle condizioni per l’autorizzazione.
4. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è efficace e valida per l’intero territorio dell’Unione e consente al fornitore di servizi di comunicazione dati di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione.
Articolo 27 quinquies
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente di confermare che il fornitore di servizi di comunicazione dati ha adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.
2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne verifica la completezza.
Se la richiesta è incompleta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale il fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne invia notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati.
3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente valuta la conformità del fornitore di servizi di comunicazione dati al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell’autorizzazione, inviandone notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente entro cinque giorni lavorativi.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a)
le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1, compreso il programma di attività;
b)
le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all’articolo 27 septies, paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 27 septies, paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27 sexies
Revoca dell’autorizzazione
1. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente può revocare l’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati qualora quest’ultimo:
a)
non utilizzi l’autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
b)
abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;
d)
abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.
2. Se del caso, l’ESMA notifica immediatamente all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è stabilito la decisione di revoca dell’autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati.
Articolo 27 septies
Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati
1. L’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.
L’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.
Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM in virtù dell’articolo 27 quinquies e i membri dell’organo di gestione dell’APA, del CTP o dell’ARM sono gli stessi dell’organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente i nomi di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l’entità è conforme al paragrafo 1.
3. L’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l’applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.
4. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell’organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o gennaio 2021 per la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di evitare conflitti d’interesse tra i membri dell’organo di gestione e gli utenti dell’APA, del CTP o dell’ARM.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 2
Condizioni relative ad APA, CTP e ARM
Articolo 27 octies
Requisiti organizzativi per gli APA
1. Gli APA adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dell’APA. Gli APA diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.
2. Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:
a)
l’identificativo dello strumento finanziario;
b)
il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
c)
il volume dell’operazione;
d)
l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
e)
l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
f)
la misura del prezzo dell’operazione;
g)
il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice “SI” o, altrimenti, il codice “OTC”;
h)
se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.
3. Gli APA adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.
4. Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle negoziazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando in che cosa consistano le condizioni commerciali ragionevoli alle quali sono rese pubbliche le informazioni ai sensi paragrafo 1 del presente articolo.
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
i mezzi con i quali l’APA può conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;
b)
il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
c)
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27 nonies
Requisiti organizzativi per i CTP
1. I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli , consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.
Tali informazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:
a)
l’identificativo dello strumento finanziario;
b)
il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
c)
il volume dell’operazione;
d)
l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
e)
l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
f)
la misura del prezzo dell’operazione;
g)
il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice “SI” o, altrimenti, il codice “OTC”;
h)
se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all’impresa di investimento è all’origine della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione;
i)
se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche;
j)
in caso di esenzione, a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o b), dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’, paragrafo 1, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta l’operazione.
Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.
2. I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 10 e 21, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli elementi seguenti:
a)
l’identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;
b)
il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
c)
il volume dell’operazione;
d)
l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
e)
l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
f)
la misura del prezzo dell’operazione;
g)
il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice “SI” o, altrimenti, il codice “OTC”;
h)
se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.
Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.
3. I CTP garantiscono che i dati forniti siano consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli APA e per gli strumenti finanziari specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8, lettera c).
4. I CTP adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA che gestiscono anche un sistema consolidato di pubblicazione trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.
5. I CTP adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. I CTP mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli , compresi l’identificativo dello strumento finanziario, il prezzo, la quantità, l’ora, la misura del prezzo, l’identificativo della sede di negoziazione e l’indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta l’operazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa l’indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l’efficienza del mercato.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento per chiarire in che cosa consistano le condizioni commerciali ragionevoli alle quali è fornito l’accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;
c)
gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere;
d)
altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti, e possano essere aggregati a livello di Unione;
e)
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27 decies
Requisiti organizzativi per gli ARM
1. Gli ARM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all’articolo 26 il più rapidamente possibile e comunque al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo l’operazione.
2. Gli ARM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.
3. Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. Gli ARM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall’impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l’impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.
Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all’autorità competente segnalazioni delle operazioni corrette e complete.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e
b)
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
7)
è inserito il titolo seguente:
«TITOLO VI bis
POTERI E COMPETENZE DELL’ESMA
CAPO 1
Competenze e procedure
Articolo 38 bis
Esercizio dei poteri dell’ESMA
I poteri conferiti all’ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 ter a 38 sexies non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 38 ter
Richiesta di informazioni
1. L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni che le consentano di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
a)
gli APA, i CTP e gli ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;
b)
i dirigenti delle persone di cui alla lettera a);
c)
i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).
2. La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
indica la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
e)
specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
f)
indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 38 nonies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
indica la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
e)
indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 38 decies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 38 nonies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
g)
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L’ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.
Articolo 38 quater
Indagini generali
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:
a)
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
b)
prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
c)
convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
d)
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;
e)
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 38 nonies, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
4. L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
6. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
a)
l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 3;
b)
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38 quinquies
Ispezioni in loco
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 38 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che la pertinente autorità competente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.
4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.
5. Le persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.
7. L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 38 ter, paragrafo 1.
8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
10. Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:
a)
l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;
b)
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38 sexies
Scambio di informazioni
L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
Articolo 38 septies
Segreto professionale
L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all’ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA o per qualsiasi persona a cui l’ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA.
Articolo 38 octies
Misure di vigilanza dell’ESMA
1. Qualora constati che una delle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:
a)
adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;
b)
adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies;
c)
emanazione di comunicazioni pubbliche.
2. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
a)
la durata e la frequenza della violazione;
b)
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
c)
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
d)
il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
e)
la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
f)
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
g)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
h)
il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
i)
le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
j)
le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
3. L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.
La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
a)
una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
b)
se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
c)
una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 2
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Articolo 38 nonies
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Qualora, conformemente all’articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha riscontrato elementi oggettivi a dimostrazione che questa ha agito deliberatamente per commetterla.
2. L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 200 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale.
3. Per determinare il livello della sanzione conformemente al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 2.
Articolo 38 decies
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
a)
una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 38 octies, paragrafo 1, lettera a);
b)
una persona di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1:
i)
a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 38 ter;
ii)
a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 38 quater;
iii)
a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 38 quinquies.
2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.
Articolo 38 undecies
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*52).
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies sono di natura amministrativa.
3. Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies costituiscono titolo esecutivo.
L’applicazione è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio ha luogo.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.
Articolo 38 duodecies
Norme procedurali per l’adozione delle misure di vigilanza e l’imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ESMA.
2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 38 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 38 quater e 38 quinquies.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.
5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.
7. Quando trasmette all’ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 38 terdecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 38 octies.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità all’articolo 50 entro il 1o ottobre 2021 al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
11. L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
Articolo 38 terdecies
Audizione delle persone interessate
1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 38 octies, 38 nonies e 38 decies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.
Articolo 38 quaterdecies
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.
Articolo 38 quindecies
Commissioni di autorizzazione e vigilanza
1. L’ESMA impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 38 sexdecies.
2. L’importo di una commissione individuale imposta a un determinato fornitore di servizi di comunicazione dati copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione e le attività di vigilanza in relazione al fornitore. L’importo è proporzionato al fatturato del fornitore di servizi di comunicazione dati.
3. Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 50 che integra il presente regolamento per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.
Articolo 38 sexdecies
Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti
1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 38 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 38 quater e 38 quinquies.
2. Prima di delegare compiti, l’ESMA consulta l’autorità competente pertinente circa:
a)
la portata del compito da delegare;
b)
i tempi di esecuzione del compito; e
c)
la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.
3. Conformemente all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, l’ESMA rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L’ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.
5. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.
(*52) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
8)
all’articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul consumatore, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.»;
9)
all’articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul consumatore, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.»;
10)
l’articolo 50 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 9, all’, paragrafi 2 e 3, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, all’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 27 octies, paragrafo 7, all’articolo 27 nonies, paragrafo 7, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 8, all’articolo 41, paragrafo 8, all’articolo 42, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 10, e all’articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.»;
b)
al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La delega di potere di cui all’, paragrafo 9, all’, paragrafi 2 e 3, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, all’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 27 octies, paragrafo 7, all’articolo 27 nonies, paragrafo 7, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 8, all’articolo 41, paragrafo 8, all’articolo 42, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 10, e all’articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;
c)
al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 9, dell’, paragrafo 2 e 3, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’articolo 27 octies, paragrafo 7, dell’articolo 27 nonies, paragrafo 7, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 38 duodecies, paragrafo 10, dell’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, dell’articolo 40, paragrafo 8, dell’articolo 41, paragrafo 8, dell’articolo 42, paragrafo 7, dell’articolo 45, paragrafo 10, e dell’articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.»;
11)
all’articolo 52 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«13. Previa consultazione dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità con il titolo IV bis. La relazione concernente l’articolo 27 nonies, paragrafo 1, viene presentata entro il 3 settembre 2019. La relazione concernente l’articolo 27 nonies, paragrafo 2, viene presentata entro il 3 settembre 2021.
Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri:
a)
disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione;
b)
disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli.
Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione allega alla sua relazione una richiesta all’ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA, di un’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L’ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*53).
14. Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 13 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le misure per:
a)
prevedere la durata del contratto dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché la procedura e le condizioni per il rinnovo del contratto e l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica;
b)
provvedere a che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun’altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all’articolo 27 ter;
c)
conferire all’ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d’oneri da parte dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica;
d)
assicurare che le informazioni di post-negoziazione fornite dall’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l’intero mercato;
e)
assicurare che le informazioni di post-negoziazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, su base sia consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni in tutta l’Unione;
f)
assicurare che le sedi di negoziazione e gli APA mettano a disposizione dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli;
g)
specificare i dispositivi applicabili nell’eventualità che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d’oneri;
h)
specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell’articolo 27 ter possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o, qualora non sia nominata un’entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica e un’entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione.
(*53) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"
12)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 54 bis
Misure transitorie relative all’ESMA
1. Tutte le competenze e tutti i compiti connessi all’attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati sono trasferiti all’ESMA il 1o gennaio 2022, ad eccezione delle competenze e dei compiti relativi agli APA e agli ARM oggetto della deroga di cui all’, paragrafo 3. Le competenze e i compiti trasferiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.
2. I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1.
Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.
3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’ESMA quanto prima e in ogni caso entro il 1o gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono anche all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati possano avvenire in modo efficace ed efficiente.
4. L’ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.
5. L’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati concessa da un’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE resta valida dopo il trasferimento delle competenze all’ESMA.
Articolo 54 ter
Relazioni con i revisori dei conti
1. Qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*54) che svolga presso un fornitore di servizi di comunicazione dati la funzione descritta all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*55) o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente all’ESMA qualunque fatto o decisione riguardante tale fornitore di servizi di comunicazione dati di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:
a)
costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
b)
compromettere la continuità dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
c)
comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati nell’ambito del quale svolge la predetta funzione.
2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.
(*54) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87)."
(*55) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»."
Storico versioni
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