Art. 54

Organismi emittenti degli IMA 1

In vigore dal 17 dic 2019
Organismi emittenti degli IMA 1 1.   Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all’allegato XIV. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata. 2.   Un organismo emittente figura nell’elenco di cui all’allegato XIV soltanto se soddisfa le seguenti condizioni: a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore; b) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati; c) si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene tramite il sistema di informazione di cui all’, paragrafo 8; d) nel caso di prodotti di cui al codice NC 0406, se il paese esportatore che emette i certificati IMA 1 non ha accesso al sistema di informazione di cui all’, paragrafo 8, si impegna a notificare alla Commissione, entro il 15 gennaio, per ciascun contingente separatamente: i) il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per l’anno contingentale precedente, il numero di identificazione di ciascun certificato IMA 1 e il quantitativo da esso coperto; ii) il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per il periodo contingentale interessato e il quantitativo totale coperto da tali certificati; e iii) la cancellazione, la correzione o la modifica di tali certificati IMA 1 oppure il rilascio di copie dei certificati IMA 1, secondo quanto previsto dall’allegato XIV, e tutte le precisazioni pertinenti. 3.   Se non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, l’organismo emittente è rimosso dall’elenco di cui all’allegato XIV.
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Organismi emittenti degli IMA 1 (Art. 54 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo