Art. 53

Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 17 dic 2019
Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari 1.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV. Tuttavia la casella 3, relativa all’acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate. Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall’organismo emittente. Per ciascun tipo di prodotto di cui all’allegato IX deve essere redatto un certificato IMA 1 distinto. 2.   Il certificato riguarda il quantitativo totale di prodotti destinati a lasciare il territorio del paese di rilascio. 3.   I certificati IMA 1 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio. La validità non può estendersi oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio del titolo. 4.   In deroga al paragrafo 3, certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1o gennaio possono essere rilasciati a decorrere dal 1o novembre dell’anno precedente. Tuttavia, le relative domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto a partire dal primo giorno del periodo contingentale. 5.   I casi in cui i certificati IMA 1 possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati nell’allegato XIV. 6.   Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione. Il certificato IMA 1 deve essere presentato mentre è in corso di validità, salvo casi di forza maggiore.
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Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari (Art. 53 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo