Art. 46

Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada

In vigore dal 17 dic 2019
Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada 1.   L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni bovine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra. 2.   Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4280 e 09.4281 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B. 3.   Per calcolare la prova dello svolgimento di un’attività commerciale e, se del caso, il quantitativo di riferimento, il peso è corretto utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B. 4.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede l’inizio di ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato VIII. 5.   Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’ del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale. 6.   I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande. 7.   I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Il titolo di importazione scade tuttavia al più tardi il 31 dicembre. 8.   I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo. 9.   Quando una parte del quantitativo indicato in un titolo viene restituita conformemente al paragrafo 8, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
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Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada (Art. 46 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo