Art. 44

Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

In vigore dal 17 dic 2019
Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi 1.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione 8, le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella «Diciture specifiche da indicare sul titolo» dell’allegato VIII. 2.   Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali. Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o se l’originale del certificato di autenticità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’.
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Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi (Art. 44 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo