Art. 42
Contingenti tariffari e quantitativi
In vigore dal 17 dic 2019
Contingenti tariffari e quantitativi
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, e carne di bufalo congelata, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (35), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine disossate ed essiccate e di animali vivi della specie bovina, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, approvato con decisione 2004/239/CE, all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio (36), all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio (37), all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (38), e all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (39), dall’altra, approvato con decisione 2016/342 del Consiglio (40), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di «baby beef», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, approvato con decisione 2005/269/CE del Consiglio (41), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio (42), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (43), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali delle specie bovina e suina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio (44), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine fresche e congelate, carni suine fresche e congelate, uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per le carni bovine e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato VIII.
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