Art. 47

Disposizioni comuni

In vigore dal 17 dic 2019
Disposizioni comuni 1.   I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale. 2.   I quantitativi comunicati sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e, se del caso, convertiti in equivalente disossato di peso del prodotto. 3.   Ai fini del presente capo si intende per «carne congelata» la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, ha una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
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Disposizioni comuni (Art. 47 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo