Art. 47
Prescrizioni per i movimenti di primati verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di primati verso altri Stati membri
Gli operatori spostano primati in un altro Stato membro solo se gli animali
1.
sono stati detenuti in uno stabilimento confinato e sono trasportati in uno stabilimento confinato nello Stato membro di destinazione conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1;
o
2.
provengono da uno stabilimento diverso da uno stabilimento confinato e sono trasportati in uno stabilimento confinato nello Stato membro di destinazione conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-47