Art. 47 · Prescrizioni per i movimenti di primati verso altri Stati membri

Art. 47

Prescrizioni per i movimenti di primati verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di primati verso altri Stati membri Gli operatori spostano primati in un altro Stato membro solo se gli animali 1. sono stati detenuti in uno stabilimento confinato e sono trasportati in uno stabilimento confinato nello Stato membro di destinazione conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1; o 2. provengono da uno stabilimento diverso da uno stabilimento confinato e sono trasportati in uno stabilimento confinato nello Stato membro di destinazione conformemente alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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