Art. 1

Criteri per determinare quali modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano di attenuare il rischio di credito di controparte

In vigore dal 16 dic 2019
Criteri per determinare quali modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano di attenuare il rischio di credito di controparte Si considera che le modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, soddisfano tutti i seguenti criteri: a) sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite; b) non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell’emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura; c) la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu; d) l’obbligazione garantita è soggetta a un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:447:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Criteri per determinare quali modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano di attenuare il rischio di credito di controparte (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/447) — Testo vigente | Portale Normativo