Art. 2.tit_1

Criteri per determinare quali modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano di attenuare il rischio di credito di controparte

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Criteri per determinare quali modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano di attenuare il rischio di credito di controparte (Art. 2.tit_1 Regolamento (UE) 2020/447) — Testo vigente | Portale Normativo