Art. 4
Casi particolari in applicazione del concetto di dimora abituale
In vigore dal 16 dic 2019
Casi particolari in applicazione del concetto di dimora abituale
1. Per la persona che lavora lontano dal domicilio della famiglia durante la settimana e che è solita farvi ritorno nei week-end, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all’estero.
2. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che risiedono lontano dal domicilio della famiglia durante l’anno scolastico, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di studio sia situato altrove nel paese o all’estero.
3. Nel caso di un minore economicamente dipendente che viva alternativamente in due dimore, si considera come dimora abituale il luogo in cui il minore trascorre la maggior parte del tempo.
Qualora il tempo trascorso dal minore con entrambi i tutori legali o i genitori sia equamente diviso tra questi, il luogo di dimora abituale del minore è il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che percepisce le prestazioni per figli a carico oppure il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che contribuisce maggiormente alle spese legate al minore.
Qualora non si applichi nessuno dei criteri di cui sopra, si considera come dimora abituale il luogo in cui si trova il minore alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati).
Nel caso di raccolte di dati longitudinali, si considera che i minori che vivono alternativamente in due dimore occupino la stessa dimora in occasione di tornate diverse di rilevazioni di dati, a meno che non sia sopraggiunto un cambiamento nella loro situazione.
4. Per le rilevazioni di dati organizzate nei domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi», si applicano le seguenti norme specifiche aggiuntive:
a)
per le persone che, per motivi di lavoro, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all’estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui contribuiscano in modo significativo al reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un’altra famiglia;
b)
per gli studenti del ciclo terziario che, durante gli studi, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all’estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui beneficino del reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un’altra famiglia.
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare le regole di cui al presente paragrafo. In tali casi gli Stati membri descrivono, nelle loro relazioni sulla qualità, i criteri applicati e garantiscono l’adeguata comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti intrafamiliari, compresi i pagamenti per conto dello studente.
Le regole di cui al presente paragrafo possono applicarsi anche agli altri domini, nel qual caso la loro applicazione viene descritta nelle relazioni sulla qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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