Art. 2

Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati

In vigore dal 16 dic 2019
Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «abitazione» o «unità abitativa»: un edificio, o parte di esso, altre strutture o locali destinati a fini abitativi, incluse le «abitazioni convenzionali» e le «altre unità abitative» quali definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (5); 2) «famiglia unipersonale»: una famiglia costituita da una persona che vive abitualmente da sola in un’unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un’unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell’unità abitativa una famiglia pluripersonale; 3) «famiglia pluripersonale»: una famiglia costituita da un gruppo di due o più persone che risiedono abitualmente insieme in un’unità abitativa o in parte di un’unità abitativa e condividono il reddito e le spese della famiglia con gli altri componenti della famiglia; 4) «componente della famiglia»: persona dimorante abitualmente in una famiglia; 5) «domicilio della famiglia»: un’unità abitativa occupata dai componenti di una famiglia pluripersonale, nonché da persone che, pur trascorrendo un certo tempo altrove, mantengono stretti legami con i componenti della famiglia pluripersonale, in particolare attraverso vincoli di parentela o soggiorni regolari; 6) «condivisione del reddito familiare»: il contributo al reddito familiare e/o il godimento del reddito familiare; 7) «spese della famiglia»: le spese sostenute dai componenti della famiglia affinché quest’ultima possa provvedere alle necessità della vita quotidiana. Comprendono le spese connesse all’abitazione (segnatamente canoni di locazione, spese condominiali o di manutenzione della casa e assicurazione sull’abitazione) e le altre spese connesse alla vita quotidiana, comprendenti necessità quali beni alimentari, abbigliamento, prodotti sanitari, mobili, attrezzature e utensili, spese legate al pendolarismo e ad altre forme di trasporto, assistenza medica e assicurazione, istruzione e formazione, attività ricreative e sportive e vacanze; 8) «convivenza»: enti o istituzioni, pubblici o privati, che forniscono a un gruppo di persone una dimora di lunga durata e i servizi, anche ricreativi, necessari alla vita quotidiana. La maggior parte delle convivenze rientra in una delle seguenti categorie: — ospedali, hospice, centri di convalescenza, strutture per disabili, istituti psichiatrici, case di riposo e case di cura; — residenze assistite e istituzioni di assistenza sociale, compresi i ricoveri per senzatetto, richiedenti asilo o rifugiati; — campi militari e caserme; — istituti penitenziari e stabilimenti carcerari, centri detentivi e di ritenzione, prigioni; — istituti religiosi; — case dello studente riservate al ciclo terziario (secondo modalità specifiche).
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