Art. 3

Caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione

In vigore dal 16 dic 2019
Caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione 1.   Le unità di osservazione sono costituite da famiglie o dalle persone che compongono famiglie. 2.   Se una persona vive regolarmente in più abitazioni, si considera luogo di dimora abituale l’abitazione in cui tale persona trascorre la maggior parte dell’anno, indipendentemente dal fatto che detta abitazione sia situata altrove nel paese o all’estero. 3.   Nell’applicare il concetto statistico di dimora abituale, i casi particolari vengono trattati in conformità all’. 4.   Le persone che dimorano abitualmente in alberghi sono escluse, in linea di principio, dalla popolazione delle famiglie. Possono tuttavia essere considerate appartenenti a tale popolazione se questo è il modo in cui la loro situazione è definita nel loro paese di residenza, nel qual caso ciò viene descritto chiaramente nella relazione sulla qualità di cui al regolamento (UE) 2019/1700. 5.   Dalle famiglie possono essere escluse le persone le cui necessità di alloggio e sostentamento sono soddisfatte da una convivenza e che, alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati), vi hanno trascorso o prevedono di trascorrervi un periodo di 12 mesi o più. 6.   Le persone che prestano servizio militare obbligatorio (militari di leva) sono incluse nella popolazione delle famiglie se il loro servizio dura meno di 12 mesi o se trascorrono periodi di tempo significativi presso il domicilio della famiglia e dipendono economicamente dai genitori, dai tutori legali o da altri componenti della famiglia mentre prestano il servizio militare obbligatorio. In deroga a quanto precede, ai fini della rilevazione dei dati nel dominio delle forze di lavoro tutti i militari di leva sono esclusi dalla popolazione delle famiglie. 7.   Tutte le persone che dimorano abitualmente in una famiglia, indipendentemente dall’esistenza di un legame con altri componenti della medesima, sono considerate componenti di una famiglia pluripersonale se condividono il reddito o le spese della famiglia con altri componenti della famiglia. I coinquilini che occupano, condividendola, un’unità abitativa e che condividono solo le spese connesse all’abitazione, ma non il reddito familiare, non sono considerati appartenenti a una famiglia pluripersonale che occupa detta unità abitativa, anche se ne condividono alcune altre spese secondarie. 8.   Ove non sia possibile stabilire se sono soddisfatti i criteri in base ai quali una famiglia si definisce unipersonale o pluripersonale, viene preso in considerazione il parere dell’intervistato circa la propria situazione in relazione alle altre persone dimoranti nell’abitazione. 9.   Qualora vi siano più famiglie in un’unica abitazione, l’obiettivo degli Stati membri consiste nel registrare i dati per tutte le famiglie in una determinata abitazione. 10.   Gli Stati membri si adoperano al massimo per evitare di registrare due volte la stessa persona.
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