Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 nov 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«utente»: in relazione a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, uno dei seguenti soggetti:
a)
qualsiasi soggetto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
b)
qualsiasi soggetto segnalante in relazione a tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
c)
qualsiasi altro cliente del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che si avvale dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
2)
«soggetto segnalante»: il soggetto designato a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;
3)
«servizi di base inerenti a cartolarizzazione»: i servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402;
4)
«servizi accessori inerenti a cartolarizzazione»: servizi forniti da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e da essa derivanti;
5)
«servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione»: servizi che non sono né servizi di base inerenti a cartolarizzazione né servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;
6)
le seguenti espressioni hanno il significato attribuito alle medesime espressioni nell’ del regolamento (UE) n. 648/2012:
a)
«gruppo»;
b)
«impresa madre»:
c)
«impresa figlia»;
d)
«capitale»;
e)
«stretti legami»;
f)
«consiglio»;
7)
«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del suo consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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