Art. 3

Olio di oliva

In vigore dal 28 nov 2019
Olio di oliva 1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 15 dicembre 2020. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti.
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