Art. 2
Riso
In vigore dal 28 nov 2019
Riso
1. In deroga all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
2. In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell’ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
3. In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
4. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di rotture di riso emessi nell’ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:2027:oj#art-2