Art. 1

Cereali

In vigore dal 28 nov 2019
Cereali 1.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. 2.   In deroga all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di orzo emessi nell’ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. 4.   In deroga all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di granturco emessi nell’ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante. 5.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. 6.   In deroga all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante. 7.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. 8.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina emessi nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante. 9.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. 10.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina emessi nell’ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279, per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
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