Art. 5

Operazioni da svolgere dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici

In vigore dal 25 nov 2019
Operazioni da svolgere dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici 1.   Dopo il completamento dei controlli previsti all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente: a) chiude e identifica con un marchio ufficiale gli imballaggi che ha aperto ai fini dei controlli di identità o dei controlli fisici; b) nei casi previsti dalla normativa dell’Unione, sigilla il mezzo di trasporto ed inserisce nel DSCE il numero del sigillo. 2.   Le autorità competenti registrano nel DSCE, non appena disponibili, tutti i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio delle partite sottoposte a prove e immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio. 3.   I certificati o documenti ufficiali originali, o gli equivalenti elettronici, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono conservati dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione. Il certificato o i documenti originali per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 possono tuttavia essere conservati mediante mezzi di archiviazione elettronica delle informazioni, purché tali informazioni siano generate dall’autorità competente in base al certificato o ai documenti originali. In tali casi il certificato o il documento originale è invalidato o distrutto dall’autorità competente. 4.   Qualora la normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 non preveda che i certificati o i documenti originali siano presentati all’autorità competente, e da essa conservati, una copia, in formato cartaceo o elettronico, del certificato o dei documenti ufficiali originali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è conservata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione o a proseguire il viaggio.
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