Art. 3
Norme dettagliate per i controlli di identità
In vigore dal 25 nov 2019
Norme dettagliate per i controlli di identità
1. Durante i controlli di identità sulle partite di animali e merci di cui all’ l’autorità competente verifica che i seguenti elementi corrispondano alle informazioni fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano le partite:
a)
il numero di animali, la loro specie, la razza, il sesso, l’età e la categoria, ove applicabile;
b)
il contenuto delle partite;
c)
il quantitativo delle partite;
d)
gli appropriati timbri e marchi o codici di identificazione, ove applicabile;
e)
l’identificazione del mezzo di trasporto, ove applicabile;
f)
i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto, ove applicabile.
2. Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, i controlli di identità possono essere limitati alle lettere e) ed f) del paragrafo 1 nei casi in cui:
a)
le partite non siano selezionate per i controlli fisici;
b)
le partite siano state caricate in unità di trasporto chiuse e bloccate con un sigillo;
c)
i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano intatti e non manomessi;
d)
i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano stati fissati dall’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale o sotto la sua supervisione; e
e)
le informazioni disponibili sui sigilli corrispondano a quelle fornite nel certificato ufficiale di accompagnamento previsto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
3. Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi la selezione degli articoli o imballaggi per i controlli di identità riguarda l’1 % degli articoli o imballaggi in una partita, con un minimo di due e fino a un massimo di 10 articoli o imballaggi. Qualora, in base agli articoli o agli imballaggi selezionati, l’autorità competente non sia in grado di completare il controllo di identità, il numero di articoli o imballaggi controllati può essere aumentato per eseguire controlli più approfonditi e può raggiungere il numero totale degli articoli o degli imballaggi nella partita in esame.
4. Per le partite di animali, i controlli di identità si basano sulle seguenti norme:
a)
per gli animali per cui la normativa dell’Unione prescrive l’identificazione individuale, viene selezionato almeno il 10 % degli animali della partita, con un minimo di 10 animali, in modo da costituire un campione rappresentativo. Se la partita contiene meno di 10 animali, i controlli di identità sono eseguiti su ciascun animale nella partita;
b)
per gli animali per cui la normativa dell’Unione non prescrive l’identificazione individuale, viene controllata la marcatura di un numero rappresentativo di imballaggi o contenitori;
c)
se i controlli di identità di cui alle lettere a) e b) non sono stati soddisfacenti, il numero di animali controllati è aumentato e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.
5. Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere pieno accesso all’intera partita ai fini dei controlli di identità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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