Art. 4
Norme dettagliate per i controlli fisici
In vigore dal 25 nov 2019
Norme dettagliate per i controlli fisici
1. Durante i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’ l’autorità competente verifica che le partite siano conformi alla normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 applicabile a tali animali o merci in particolare, e alle prescrizioni specifiche definite nei pertinenti certificati ufficiali, attestati ufficiali e negli altri documenti.
2. Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere accesso all’intera partita ai fini dei controlli fisici.
3. I controlli fisici sugli animali sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato I del presente regolamento.
4. I controlli fisici sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia, sui prodotti compositi e sugli alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato II del presente regolamento.
5. Le prove di laboratorio intese a rilevare i pericoli connessi ai prodotti di origine animale, al materiale germinale, ai sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati, al fieno e alla paglia e ai prodotti compositi sono effettuate in conformità al piano di monitoraggio di cui all’allegato II, punto 5.
6. I controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e, ove applicabile, che sono oggetto delle misure di emergenza previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato III del presente regolamento.
7. Le seguenti partite di animali possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio effettuate durante i controlli fisici:
a)
le partite di ungulati il cui campionamento è in linea con le prescrizioni in materia di campionamento di cui all’allegato I, parte III, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali ungulati; e
b)
le partite di altri animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali animali.
8. Le partite di merci sottoposte a prove in virtù del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 5, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.
9. Qualora le partite di piante, prodotti vegetali e altri prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 siano sottoposte a campionamento per le analisi di laboratorio durante i controlli fisici e non si sospetti un pericolo immediato per la sanità delle piante, tali partite possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.
Storico versioni
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