Art. 9

Flessibilità

In vigore dal 30 ott 2019
Flessibilità 1.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici. 2.   L’, paragrafi 2 e 3, e l’ del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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