Art. 10

Trasmissione dei dati

In vigore dal 30 ott 2019
Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi di stock catturati o sbarcati a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.
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