Art. 7
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26
In vigore dal 30 ott 2019
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26
1. Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione CIEM 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione CIEM 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione CIEM 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26.
4. paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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