Art. 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26

In vigore dal 30 ott 2019
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26 1.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione CIEM 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel periodo tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione CIEM 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. 3.   La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione CIEM 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26. 4.   paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1838:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26 (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/1838) — Testo vigente | Portale Normativo