Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

In vigore dal 30 ott 2019
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie. Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell’allegato del presente regolamento.
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