Art. 13
In vigore dal 14 ott 2019
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
Storico versioni
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