Art. 2
In vigore dal 14 ott 2019
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma degli , paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1720, come persone, entità e organismi:
a)
responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua;
b)
che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua;
c)
associati alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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