Art. 6

In vigore dal 14 ott 2019
1.   In deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Nicaragua. 2.   Gli Stati membri interessati informano entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
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