Art. 16
In vigore dal 14 ott 2019
1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)
per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;
b)
per quanto concerne l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;
c)
per quanto concerne la Commissione:
i)
l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
ii)
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche elencate e alle condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per la preparazione dell’allegato I.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
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