Art. 4
Obbligo di compiere accertamenti e di condividere i dati per le sostanze soggette a un regime transitorio
In vigore dal 9 ott 2019
Obbligo di compiere accertamenti e di condividere i dati per le sostanze soggette a un regime transitorio
1. In caso di mancato accordo in esito ai negoziati sulla condivisione dei dati a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le disposizioni di detto articolo si applicano solo fino al 31 dicembre 2019.
2. Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27.
Storico versioni
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