Art. 2

Prescrizioni in materia di registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio

In vigore dal 9 ott 2019
Prescrizioni in materia di registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio Lo scadere del regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
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Prescrizioni in materia di registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1692) — Testo vigente | Portale Normativo