Art. 3
Obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione
In vigore dal 9 ott 2019
Obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione
Dopo aver registrato una sostanza i dichiaranti, compresi quelli che trasmettono dati insieme ad altri dichiaranti, continuano a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, come specificato nel titolo III del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/9. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Storico versioni
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