Art. 9

Stati costieri limitrofi

In vigore dal 1 ott 2019
Stati costieri limitrofi 1.   Gli Stati membri costieri possono cooperare con gli Stati costieri limitrofi per avviare una procedura di chiusura in tempo reale utilizzando i risultati del campionamento provenienti da entrambi i lati della frontiera. 2.   Se la zona da vietare copre il territorio e le acque sotto la sovranità o la giurisdizione di due o più Stati membri costieri, lo Stato membro costiero informa senza indugio lo Stato membro costiero limitrofo e i paesi terzi dei risultati e della decisione di vietare la zona interessata. Lo Stato costiero limitrofo può allora prendere in considerazione l’eventualità di istituire una chiusura nelle proprie acque. 3.   Uno Stato membro costiero può invitare gli Stati costieri limitrofi a prelevare campioni per suo conto nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.
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