Art. 11

Pescherecci a strascico provvisti di griglie Nordmøre

In vigore dal 1 ott 2019
Pescherecci a strascico provvisti di griglie Nordmøre 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 724/2010, sono esentati dal divieto di pesca, se soddisfano le condizioni previste da tale disposizione, i pescherecci a strascico che utilizzano gli attrezzi seguenti: — reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm per la pesca del gamberetto boreale, dotate di griglia selettiva Nordmøre con distanza massima tra le sbarre pari a 19 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce; — reti a strascico aventi una dimensione di maglia superiore a 70 mm per la pesca dello scampo, dotate di griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre pari a 35 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce. 2.   Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 e che operano nell’ambito di una chiusura in tempo reale predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l’esenzione per gli attrezzi in questione decade.
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