Art. 10
Attività di informazione
In vigore dal 1 ott 2019
Attività di informazione
1. Dopo aver deciso una chiusura in tempo reale ai sensi dell’, lo Stato membro costiero provvede senza indugio a:
a)
pubblicare sul proprio sito web una notifica della chiusura in tempo reale, comprendente una mappa, le coordinate e il verbale/i verbali di campionamento alla base di tale decisione;
b)
informare nei limiti del possibile le navi che si trovano in prossimità della zona di divieto e
c)
informare, mediante notifica elettronica, la direzione norvegese della Pesca, la Commissione e i centri di controllo della pesca negli Stati membri e nei paesi terzi interessati i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona in questione. La notifica contiene informazioni sulla data e l’ora in cui la chiusura entra in vigore, le coordinate che delimitano la zona di divieto e l’indirizzo web pertinente contenente ulteriori informazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rispettivi centri di controllo della pesca informino le navi battenti la loro bandiera interessate dalla chiusura in tempo reale.
3. Lo Stato membro costiero interessato trasmette alla Commissione, su richiesta, i verbali dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della chiusura in tempo reale decisa ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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