Art. 4
Ispezioni
In vigore dal 1 ott 2019
Ispezioni
1. La fonte d’informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm.
2. Lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro che partecipa a un’operazione congiunta nell’ambito di un piano di impiego congiunto individuano le zone e i periodi in cui si rischia di raggiungere il livello limite di cattura.
3. Le ispezioni sono effettuate, in particolare, nelle zone individuate a norma del paragrafo 2, per misurare se la percentuale di novellame di gamberetto boreale raggiunge il livello limite di cattura.
4. Le autorità di controllo procedono all’ispezione delle catture di gamberetto boreale secondo la procedura di campionamento di cui all’allegato I.
5. I dettagli relativi all’ispezione e la quantità di novellame di gamberetto boreale presente nel campione sono riportati in un verbale di campionamento, conformemente all’allegato II. Il modulo del verbale di campionamento presentato nell’allegato II è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione.
6. Se la quantità di gamberetto boreale in una cala è inferiore a 100 kg, tale cala non può servire da motivazione per raccomandare una chiusura.
Storico versioni
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