Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«Skagerrak»: zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
b)
«cala»: atto compreso tra la messa in mare e il recupero di una rete;
c)
«piano di impiego congiunto»: piano definito nell’ambito di un programma specifico di controllo e di ispezione istituito ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio;
d)
«novellame di gamberetto boreale»: esemplari di gamberetto boreale (Pandalus borealis) di lunghezza di carapace inferiore a 14,8 mm. La lunghezza del carapace si misura parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine distale del carapace stesso;
e)
«griglia Nordmøre»: dispositivo di selettività inserito in una rete da traino che consiste in una griglia inclinata provvista di finestra di fuga. Consente il passaggio dei gamberetti (Pandalus borealis) o degli scampi (Nephrops norvegicus) e impedisce, nel contempo, le catture accessorie indesiderate di pesci orientandoli verso la finestra di fuga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:2201:oj#art-2