Art. 5

Notifiche riguardanti il livello limite di cattura

In vigore dal 1 ott 2019
Notifiche riguardanti il livello limite di cattura 1.   Se i risultati dei campioni prelevati in conformità all’, paragrafo 4, in almeno due cale effettuate in un lasso di tempo di 96 ore indicano che la quantità di novellame di gamberetto boreale raggiunge il livello limite di cattura, il verbale di campionamento di cui all’, paragrafo 5, è compilato immediatamente e inviato al punto di contatto dello Stato membro costiero, che valuta l’opportunità di istituire una chiusura in tempo reale. La trasmissione del verbale di campionamento può essere integrata da una raccomandazione delle autorità di controllo responsabili delle ispezioni al fine di istituire tale chiusura. 2.   Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del volume complessivo delle catture di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.
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