Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 30 set 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a)
condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle ulteriori informazioni per il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), da istituire a norma del regolamento (CE) n. 178/2002;
b)
procedure per l’istituzione e l’uso del sistema informatico per la notifica e la comunicazione nell’Unione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire in conformità all’ del regolamento (UE) 2016/429;
c)
norme specifiche, compresi i termini, per la presentazione delle notifiche, da stabilire conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;
d)
norme per il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) necessari per eseguire i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda:
i)
il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, compreso l’equivalente elettronico, e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso;
ii)
le modalità di collaborazione uniformi tra le autorità doganali, le autorità competenti e le altre autorità di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2017/625;
iii)
il rilascio di certificati elettronici e l’uso di firme elettroniche per i certificati ufficiali di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2017/625;
iv)
i formati standard per lo scambio di informazioni nel quadro dell’assistenza amministrativa e della collaborazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2017/625, riguardanti:
—
richieste di assistenza;
—
notifiche e risposte comuni e ricorrenti;
v)
le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
vi)
il corretto funzionamento dell’IMSOC di cui al titolo VI, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
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