Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 set 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «elemento»: un sistema elettronico integrato nell’IMSOC; 2) «rete»: un gruppo di membri che hanno accesso a un elemento specifico; 3) «membro della rete»: l’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione, un’agenzia dell’UE, l’autorità competente di un paese terzo o un’organizzazione internazionale che ha accesso almeno a un elemento; 4) «punto di contatto»: il punto di contatto designato dal membro della rete per rappresentarlo; 5) «sistema nazionale dello Stato membro»: un sistema informatico per il trattamento delle informazioni, di proprietà di uno Stato membro e da esso istituito prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di elaborare, trattare e scambiare dati, informazioni e documenti relativi ai controlli ufficiali e in grado di scambiare per via elettronica dati con l’elemento pertinente; 6) «organizzazione internazionale»: uno degli organismi internazionalmente riconosciuti elencati all’articolo 121, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un’organizzazione intergovernativa simile; 7) «iRASFF»: il sistema elettronico che attua le procedure RASFF e AAC descritte, rispettivamente, all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625; 8) «rischio»: qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, in conformità all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, o un grave rischio per la salute degli animali o per l’ambiente connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, in conformità all’ del regolamento (CE) n. 183/2005; 9) «rete RASFF»: il sistema di allarme rapido per la notifica dei rischi come definito al punto 8, istituito sotto forma di rete dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002; 10) «rete AAC»: la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti; 11) «rete sulle frodi alimentari»: la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare definite al punto 21; 12) «rete di allarme e collaborazione»: una rete composta dal RASFF, dall’AAC e dalle reti sulle frodi alimentari; 13) «punto di contatto unico»: un punto di contatto composto dai punti di contatto del RASFF e dell’AAC in ciascuno Stato membro, anche non fisicamente ubicati nella stessa unità amministrativa; 14) «notifica di non conformità»: una notifica nell’iRASFF relativa a una non conformità che non comporta un rischio ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ma che presenta rischi non gravi per la salute degli animali, la sanità delle piante o il benessere degli animali; 15) «notifica di allarme»: una notifica nell’iRASFF di un grave rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’ del regolamento (CE) n. 183/2005, che esige o che potrebbe esigere un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF; 16) «notifica di informazione»: una notifica nell’iRASFF di un rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi in conformità all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’ del regolamento (CE) n. 183/2005, che non esige un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF; 17) «notifica di informazione per follow-up»: una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato di un altro paese membro della rete RASFF; 18) «notifica di informazione per attenzione»: una notifica di informazione relativa a un prodotto che: i) è presente solo nel paese del membro della rete notificante; o ii) non è stato immesso sul mercato; o iii) non è più sul mercato; 19) «notifica di notizie»: una notifica nell’iRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’ del regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale, contiene informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato; 20) «notifica di respingimento alla frontiera»: una notifica nell’iRASFF di una situazione in cui, a causa di un rischio come definito a punto 8, sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002; 21) «notifica di frode alimentare»: una notifica di non conformità nell’iRASFF riguardante un’azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione delle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; 22) «notifica originale»: una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode alimentare o una notifica di respingimento alla frontiera; 23) «notifica di follow-up»: una notifica nell’iRASFF contenente informazioni supplementari rispetto a una notifica originale; 24) «richiesta»: una richiesta di assistenza amministrativa nell’iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625; 25) «risposta»: una risposta a una richiesta di assistenza amministrativa nell’iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625; 26) «membro della rete o punto di contatto notificante»: il membro della rete o il punto di contatto che trasmette una notifica a un altro membro della rete o punto di contatto; 27) «membro della rete o punto di contatto notificato»: il membro della rete o il punto di contatto destinatario di una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto; 28) «membro della rete o punto di contatto interpellato»: il membro della rete o il punto di contatto cui è indirizzata una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto allo scopo di ricevere una risposta; 29) «ADIS»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429; 30) «rete ADIS»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell’ADIS; 31) «EUROPHYT»: il sistema elettronico per le notifiche che la Commissione è tenuta a istituire, e che deve essere collegato e compatibile con l’IMSOC, per la trasmissione da parte degli Stati membri delle notifiche di focolaio EUROPHYT in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031; 32) «notifica di focolaio EUROPHYT»: una notifica, da trasmettere nell’EUROPHYT, di quanto segue: a) la presenza ufficialmente confermata sul territorio dell’Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, di cui all’, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031; b) la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; c) la presenza o il pericolo imminente di ingresso o di diffusione nel territorio dell’Unione di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; d) la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; 33) «notifica di intercettazione EUROPHYT»: una notifica da trasmettere nel Traces al verificarsi di una delle situazioni descritte all’, primo comma, lettera c), all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 6, secondo, terzo e quarto comma, all’articolo 53, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031; 34) «rete EUROPHYT per le intercettazioni»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per le notifiche di intercettazione EUROPHYT; 35) «rete EUROPHYT per i focolai»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell’EUROPHYT; 36) «Traces»: il sistema informatico di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 per lo scambio di dati, informazioni e documenti; 37) «rete Traces»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento del Traces; 38) «firma elettronica»: una firma elettronica come definita all’, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014; 39) «firma elettronica avanzata»: una firma elettronica conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506; 40) «firma elettronica qualificata»: una firma elettronica come definita all’, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014; 41) «sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506; 42) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico come definito all’, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014; 43) «validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica come definita all’, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014; 44) «punto di controllo»: un punto di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; 45) «unità di controllo»: un’unità dotata della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’elemento pertinente e designata come segue a tale scopo: a) «unità di controllo centrale» per l’autorità competente a livello centrale di uno Stato membro; b) «unità di controllo regionale» per l’autorità competente a livello regionale di uno Stato membro; c) «unità di controllo locale» per l’autorità competente a livello locale di uno Stato membro.
Storico versioni

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