Art. 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

In vigore dal 30 set 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009 Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato: 1) all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, i cui modelli sono riportati nell’allegato II e nell’allegato III, parte 2, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;»; 2) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico 1.   Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti: a) è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2; b) è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile della partita; c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell’ispettore ufficiale: i) al punto di entrata designato; o ii) al punto designato per l’importazione; o iii) al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1; d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l’ispettore ufficiale; e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato. 2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»; 3) è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.
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