Art. 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
In vigore dal 30 set 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1)
all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
«documento comune di entrata (DCE)», il documento, i cui modelli sono riportati nell’allegato II e nell’allegato III, parte 2, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;»;
2)
è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico
1. Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;
b)
è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile della partita;
c)
è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell’ispettore ufficiale:
i)
al punto di entrata designato; o
ii)
al punto designato per l’importazione; o
iii)
al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1;
d)
reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l’ispettore ufficiale;
e)
è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;
3)
è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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