Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 282/2004
In vigore dal 30 set 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 282/2004
Il regolamento (CE) n. 282/2004 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l’interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero tramite un documento conforme a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato I e all’allegato III, parte 2.»;
2)
è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico
1. Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;
b)
è firmato con la firma elettronica dell’operatore interessato al carico;
c)
è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;
d)
reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua responsabilità;
e)
è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;
3)
è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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