Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004
In vigore dal 30 set 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004
Il regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima dell’arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando un documento redatto in conformità a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato III e all’allegato VI, parte 2.»;
2)
è inserito il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico
1. Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
è conforme al modello di cui all’allegato VI, parte 2;
b)
è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile del carico;
c)
è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;
d)
reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;
e)
è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;
3)
è aggiunto un nuovo allegato VI, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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