Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004

In vigore dal 30 set 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004 Il regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Prima dell’arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando un documento redatto in conformità a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato III e all’allegato VI, parte 2.»; 2) è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico 1.   Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti: a) è conforme al modello di cui all’allegato VI, parte 2; b) è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile del carico; c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione; d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione; e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato. 2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»; 3) è aggiunto un nuovo allegato VI, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento.
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