Art. 5

Altri adeguamenti necessari

In vigore dal 9 lug 2019
Altri adeguamenti necessari Se le condizioni di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatte e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all', paragrafo 2, ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano gli interventi attuati nell'ambito degli impegni giuridici di cui all', paragrafo 1, i bandi di cui all' e gli interventi attuati nell'ambito degli impegni giuridici firmati o adottati a seguito dei bandi di cui all', che sono necessari per dare attuazione all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro sottoposto alle disposizioni del presente regolamento. Al Regno Unito o ai rappresentanti del Regno Unito non è tuttavia consentito partecipare ad alcun comitato che si occupi di gestione a norma delle disposizioni del pertinente atto di base o a gruppi di esperti o altri organismi che offrono consulenza su programmi o interventi, ad eccezione dei comitati di monitoraggio o simili comitati specifici per i particolari programmi operativi, nazionali o simili, in regime di gestione concorrente.
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