Art. 4
Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti
In vigore dal 9 lug 2019
Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera d), e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all', paragrafo 2, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito sono ammissibili a beneficiare nel 2019 delle condizioni fissate in bandi di gara, inviti, concorsi o qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell'Unione, alla pari con gli Stati membri e le persone e gli organismi stabiliti negli Stati membri, e sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019.
Nonostante il primo comma:
a)
i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento finanziario fino alla fine del 2019 sono attuati conformemente ai relativi termini e fino alla rispettiva data di conclusione;
b)
le spese riguardanti il regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l'anno di domanda 2019 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) non sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione.
2. Il primo comma del paragrafo 1 non si applica:
a)
se la partecipazione è limitata agli Stati membri e alle persone e agli organismi stabiliti negli Stati membri per ragioni di sicurezza;
b)
alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X del regolamento finanziario o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell'Unione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Storico versioni
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