Art. 2
Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 9 lug 2019
Condizioni di ammissibilità
1. Qualora il Regno Unito o una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito riceva finanziamenti dell'Unione nell'ambito di un intervento attuato in gestione diretta, indiretta o concorrente a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data di recesso e l'ammissibilità nel quadro di tale intervento dipenda dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione, essi continuano ad essere ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 successivamente alla data del recesso, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti e non sia entrata in vigore una decisione di cui all', paragrafo 2:
a)
il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro il 30 aprile 2019, che contribuirà in euro l'importo indicato alla voce «Regno Unito» e alla colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella 7 della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione» della sezione «entrate» del bilancio 2019 di cui al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (6), adottato il 12 dicembre 2018, ridotto dell'importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l'esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;
b)
il Regno Unito abbia versato entro il 13 maggio 2019 sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell'anno 2019;
c)
il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro il 30 aprile 2019, l'impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili; e
d)
la Commissione abbia adottato la decisione di cui al paragrafo 2, che conferma che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del presente comma sono state soddisfatte.
L'importo di cui alla lettera a) del primo comma è ripartito in rate uguali. Il numero di rate corrisponde al numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019.
L'importo di cui al primo comma, lettera a), è iscritto nel bilancio generale dell'Unione come «altre entrate» previa deduzione di un importo specifico volto a garantire la distribuzione del bilancio come indicato nella colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella di cui alla lettera a) del primo comma, e fatte salve le specifiche modalità pratiche in tal senso.
L'impegno di cui alla lettera c) del primo comma include in particolare la cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'accettazione dei diritti della Commissione, della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode di accedere ai dati e ai documenti relativi ai contributi dell'Unione e di effettuare controlli e audit.
2. La Commissione adotta una decisione che specifica se le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' con riguardo alla proroga dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).
Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'.
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