Art. 3

In vigore dal 2 lug 2019
L'Irlanda comunica alla Commissione quanto segue: a) senza indugio e non oltre il 31 luglio 2019: i) una descrizione delle misure da adottare; ii) i criteri utilizzati per determinare le modalità di concessione dell'aiuto; iii) l'effetto previsto delle misure; iv) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto; v) le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza; vi) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'; b) entro e non oltre il 31 luglio 2020, gli importi totali versati per ciascuna misura (distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e sostegno supplementare), il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
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