Art. 3
In vigore dal 2 lug 2019
L'Irlanda comunica alla Commissione quanto segue:
a)
senza indugio e non oltre il 31 luglio 2019:
i)
una descrizione delle misure da adottare;
ii)
i criteri utilizzati per determinare le modalità di concessione dell'aiuto;
iii)
l'effetto previsto delle misure;
iv)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;
v)
le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;
vi)
il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell';
b)
entro e non oltre il 31 luglio 2020, gli importi totali versati per ciascuna misura (distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e sostegno supplementare), il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1132:oj#art-3